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Responsabilità medica: chi paga?

Responsabilità Medica chi paga

Giudizi di responsabilità medica e azione di rivalsa tra struttura sanitaria e professionista


Nei casi di responsabilità medica al danneggiato converrà citare il medico o la struttura sanitaria? La struttura sanitaria potrà poi rivalersi sul medico o operatore sanitario?

Questi ed altri sono i principali dubbi e gli interrogativi che i nostri clienti ci sottopongono nel momento in cui hanno bisogno di consulenze legali in materia di responsabilità medica.

In questo nuovo articolo del nostro blog torneremo a trattare la Legge 24/2017 (cosiddetta “legge Gelli-Bianco”), invitiamo alla lettura di un nostro precedente articolo intitolato “ Responsabilità Medica: quando è responsabile la Struttura Sanitaria, e più nello specifico faremo riferimento all’articolo 9 che regolamenta l’esercizio dell’azione di rivalsa da parte delle strutture sanitarie e delle loro compagnie di assicurazione, nei confronti degli esercenti la professione sanitaria, qualora questi ultimi non siano stati convenuti in giudizio direttamente dal paziente danneggiato.

La struttura sanitaria e l’esercente la professione sanitaria sono co-obbligati solidali nei confronti del paziente ai sensi degli articoli 1228, 1292 e 2055 Codice Civile, quindi il danneggiato può pretendere l’intera obbligazione anche da uno solo dei co-obbligati, senza pregiudicare l’eventuale diritto di rivalsa del condebitore solidale (Cass. civ., sez. III, n. 15431 del 22/07/2005).

Sarà quindi il paziente danneggiato a dover scegliere il legittimo passivo contro cui agire.

Tuttavia, da un punto di vista “strategico”, al danneggiato converrà citare prima la struttura sanitaria, non solo perché solitamente è il soggetto maggiormente solvibile ma anche perché la qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria in termini di responsabilità contrattuale determina da un lato la decorrenza del termine di prescrizione decennale, e d’altra parte pone a carico del danneggiato l’onere della prova del solo inadempimento, in base all’articolo 1218 del Codice Civile, resta a carico della parte convenuta l’onere di provare il corretto adempimento delle prestazioni.

Viceversa, il medico della struttura pubblica o privata potrà essere chiamato a rispondere – anche in via solidale con l’ospedale – dei danni cagionati al paziente in via extra-contrattuale, ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile, “salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.

In ogni caso, stando alla legge Gelli-Bianco, la struttura sanitaria, potrà chiamare in giudizio l’esercente la professione sanitaria ex articolo 106 c.p.c. (ove questi non sia già stato chiamato dal paziente), solo dopo il pagamento del risarcimento, con i tempi e nei limiti di cui all’articolo 9.

Quindi, laddove la parte attrice non abbia chiamato in causa l’esercente la professione sanitaria, ma abbia rivolto la domanda solamente contro la struttura sanitaria, senza formulare alcuna domanda autonoma nei confronti del professionista medico o operatore sanitario, non sarà necessaria la sua chiamata in causa, sul presupposto della solidarietà dell’obbligazione.

La struttura sanitaria potrà rivalersi successivamente sul professionista sanitario, attraverso azione di rivalsa.

In definitiva, sarà cura del difensore di fiducia del paziente, se necessario con l’ausilio di un medico-legale, valutare in via preliminare la strategia processuale più adatta al caso concreto al fine di garantire il miglior risultato per il cliente ed evitando di chiamare in giudizio direttamente il medico in mancanza dei presupposti di legge.


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